Il 19 maggio è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso “Decreto Rilancio”.
Tra le tante novità, quelle che più interessano il settore dell’edilizia sono il SUPERBONUS del 110% e la CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA alle banche o a terzi.
La materia è piuttosto complessa, ma cercherò di fare un po’ di chiarezza.
Il SUPERBONUS del 110% (art. 119 del DL N.34) si potrà ottenere solo per specifici lavori di riqualificazione energetica effettuati su interi condomini o prime case. Non è semplice rientrare nelle casistiche, ma neanche impossibile. Gli interventi che rientrano sono, a grandi linee, lavori di coibentazione delle strutture opache disperdenti degli edifici (ad esempio pareti esterne, solai verso sottotetto, coperture quando queste sono a “diretto contatto” con l’abitazione…), purchè siano in percentuale maggiore del 25% delle superfici disperdenti totali e che comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (appurabile con Attestato di Prestazione Energetica pre e post intervento). Inoltre i materiali utilizzati dovranno avere determinati requisiti e le strutture oggetto di intervento (post intervento) rispettare i limiti di trasmittanza e dispersione termica imposti dalle vigenti normative.
Rientrano nel superbonus anche specifici casi si sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale/estiva, l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e interventi di messa in sicurezza degli edifici (“sismabonus”).
Il bonus del 110% è applicabile sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione sarà distribuita in cinque quote annuali di pari importo. In questo modo, grazie all’agevolazione fiscale prevista, non solo si andrebbe a coprire l’intero importo della spesa sostenuta, ma ci sarebbe anche un guadagno, anche se nell’arco di 5 anni, del 10% per il contribuente.
Ma cosa succede se non hai abbastanza capienza per poter usufruire della detrazione? Fino ad oggi, con le detrazioni “normali” per ristrutturazione e riqualificazione energetica, se la propria capienza Irpef non era sufficiente per coprire la rata di detrazione, l’importo veniva semplicemente perso.
Adesso invece, grazie al Decreto Rilancio, per chi non volesse approfittare del credito d’imposta, ci sono due opzioni: lo sconto in fattura e la possibilità di cessione del credito alle banche.
In entrambi i casi il Committente dei lavori potrebbe effettuare gli interventi a costo zero; chi beneficia del credito, invece, avrebbe il vantaggio di recuperare (sempre sotto forma di credito d’imposta) il 10% in più di quanto anticipato.
Nel primo caso il Committente dei lavori non anticiperebbe alcun pagamento In quanto l’impresa che realizza i lavori emetterebbe uno sconto in fattura del 100%. L’impresa potrebbe poi utilizzare il credito al 110% in compensazione per il pagamento delle imposte oppure cederlo essa stessa alle banche. Attenzione: il fatto che ci sia questa possibilità non significa che l’impresa sia obbligata ad accettare lo sconto in fattura. In pratica dovrebbe anticipare il costo dei materiali e le ore di lavoro (e magari il pagamento degli stipendi degli operai) per poi rientrare nell’operazione, sì con un guadagno superiore, ma dopo 5 anni. A mio parere questa possibilità potrebbe essere attuata solo con grandi imprese che non hanno la necessità di guadagno immediato. Molto più difficile sarà trovare una piccola impresa o un artigiano disposto ad effettuare i lavori in queste condizioni.
Nel secondo caso, invece, il Committente dei lavori anticipa il costo (come viene normalmente) pagando le imprese per intero, per poi trasformare la detrazione in credito d’imposta e “venderlo” alla banca (che anche in questo caso corrisponderebbe il 100% della spesa dei lavori guadagnando, dopo 5 anni, il 10%). Attenzione: le banche non hanno alcun obbligo di effettuare questa operazione. Si tratta di un libero accordo tra le parti interessate. Occorrerà quindi prendere prima accordi con le banche per evitare di trovarsi con brutte sorprese (e quindi non riuscire a “vendere” la detrazione) a giochi fatti.
Un’altra novità importante del “Decreto Rilancio” è la possibilità di fare le stesse operazioni di sconto in fattura o cessione del credito di imposta anche per gli altri tipi di detrazione fiscale (Ristrutturazione, risparmio energetico, bonus facciate…) con le relative percentuali previste dalla vigente normativa.
Ciò che non è ancora dato sapere sono le modalità con cui sarà possibile trasformare la detrazione in credito d’imposta e cederlo alle banche. Per questo bisogna attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, quindi entro il 19 giugno 2020.
Per avere maggiori informazioni in merito o se state progettando qualche intervento sulla vostra abitazione CONTATTATEMI!